martedì 7 maggio 2013

Un altro passo indietro verso il diritto all'autonomia e alla libertà personale.

Barriere architettoniche nei condomini. Cosa cambia per i disabili dal 18 giugno 2013 per ottenere l’abbattimento delle barriere architettoniche (compresa l’installazione di un ascensore negli stabili)?

LA NUOVA LEGGE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 stabilisce, infatti, un nuovo quorum deliberativo per le decisioni dell’assemblea in seconda convocazione portandolo da 333,33 a 500 millesimi.

Legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 5 – 1

Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche (…)».
Precisamente, il legislatore ha ritenuto di aumentare il quorum necessario per assumere le delibere relative ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche richiedendo, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

LA VECCHIA LEGGE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il testo di Legge 9 gennaio 1989 n. 13 finora in vigore, invece, prevedeva per l’abbattimento delle barriere architettoniche l’approvazione da parte di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale.

Legge 13/89, articolo 2.1

«Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile».

UN PASSO INDIETRO

barriere architettonicheSi tratta quindi di un passo indietro rispetto al percorso intrapreso nel lontano gennaio del 1989, quando la Legge 13/1989 cercò di dare un’accelerazione decisa a opere costose ma d’indubbia utilità sociale poiché la ratio era di permettere a ogni inquilino di circolare senza difficoltà nel proprio condominio, consentendogli così di rimanere inserito nella vita sociale della comunità. Secondo quest’ottica, qualsiasi ostacolo che impedisca la mobilità a chi ha una capacità motoria ridotta/impedita e la mancanza di accorgimenti audio/visivi per l’identificazione di un pericolo, costituisce una barriera da eliminare.

COLPITA UNA NORMA FONDAMENTALE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

«Il Legislatore ha così colpito una norma fondamentale prevista dalla legge n. 13/1989 che prevedeva importanti agevolazioni per superare, su un argomento così importante, il rigorismo del codice civile in materia di modifiche delle cose comuni nei condomini. Non va dimenticato che le norme oggi modificate hanno consentito alla giurisprudenza, in questi anni, di estendere sempre di più fronte delle tutele proteggendo così non soltanto i disabili residenti negli edifici condominiali ma anche tutti coloro che hanno occasione di accedervi per qualsiasi motivo. Abbiamo così dimostrato che la battaglia per l’eliminazione delle barriere riguarda tutti i cittadini e non soltanto i disabili» spiega Pietro Membri, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari (ANACI) su Helpconsumatori.it.
Sono altrettanto dure le critiche di Rosario Calabrese, Presidente dell’Unione Nazionale Amministratori Immobiliari (UNAI), pubblicate sul portale della Regione Emilia-Romagna: «Un pasticcio, si litigherà di più. La riforma ha cancellato 70 anni di Giurisprudenza, in particolare sui cambi di destinazione d’uso delle parti comuni. Per Giurisprudenza consolidata il cambio di destinazione è ormai considerato un’innovazione, e fino all’altro ieri, con le vecchie norme, una richiesta di questo tipo otteneva il via libera in assemblea con un quorum più basso. Ora, invece, la situazione sarà molto più complicata. E che dire dei disabili e dei permessi per ottenere l’abbattimento delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di un ascensore negli stabili? La riforma cambia le regole, e anche in questo caso stabilisce un nuovo quorum, stravolgendo prassi ormai consolidate».

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge 11 dicembre 2012, n. 220
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-17&atto.codiceRedazionale=012G0241&elenco30Giorni=false
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
http://www.handylex.org/stato/l090189.shtml

ARTICOLO A CURA DI:

Simona Petaccia per Diritti Diretti Onlus
Sito Web: www.dirittidiretti.it
NOTA BENE
I contenuti di questo articolo sono l’espressione delle conoscenze e del lavoro di ricerca dell’autrice e devono essere considerati come tali, ovvero al solo scopo informativo.
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