IMPORTANTI RECENTI PROVVEDIMENTI CHE CONFERMANO IL DIRITTO PIENAMENTE E IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE ALLE CURE SOCIO-SANITARIE SANCITO DAI LEA
Segnaliamo alcuni importanti recenti provvedimenti che confermano il
diritto pienamente e immediatamente esigibile alle cure socio-sanitarie
domiciliari, semi-residenziali e residenziali degli anziani malati
cronici non autosufficienti, delle persone con demenza senile, dei
pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e autonomia molto limitata e
dei soggetti con handicap intellettivo grave, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione
dei livelli essenziali di assistenza” (Lea) le cui norme sono cogenti in
base all’articolo 54 della legge 289/2002
Evidenziamo che:
l’articolo 28 della costituzione stabilisce quanto segue: << i
Funzionari e i Dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti
pubblici>>
1. La sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013
Nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che
«l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non
autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza
sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001».
Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha
definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non
possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una
normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri».
2. L’ordinanza n. 141/2013 del Tar del Piemonte
Nell’ordinanza n. 141/2013 il Tar del Piemonte, accogliendo il ricorso
presentato dall’Aps (Associazione promozione sociale), dall’Ulces
(Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e dall’Utim (Unione
per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) contro la
Regione Piemonte, ha disposto quanto segue: «Ordina alla Regione
Piemonte di apprestare idonee misure organizzative al fine di soddisfare
le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani (malati cronici
non autosufficienti, ndr.), così come imposto dalla normativa nazionale
sui Lea, ai sensi dell’ordinanza n. 609 del 2012 di questo Tar».
3. La sentenza n. 326/2013 del Tar del Piemonte
Il Tar del Piemonte ha precisato nella sentenza n. 326/2013 (1) che
sono illegittime «le liste di attesa per la fruizione dei servizi di
“educativa territoriale” per i disabili e di “assistenza domiciliare”
per i disabili» poiché si tratta «di servizi che rientrano, a tutta
evidenza, nelle definizioni di cui all’allegato 1.C., punti 8 e 9
(dedicati, nel quadro dei servizi socio-sanitari, all’assistenza
territoriale semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve
comprendere anche prestazioni di riabilitazione)».
In sostanza la
sentenza 326/2013 conferma il diritto pienamente e immediatamente
esigibile delle persone con disabilità alle prestazioni di “assistenza
domiciliare”.
Con riferimento alla sopra citata sentenza n.
326/2013 occorre tener presente che anche gli anziani malati cronici non
autosufficienti e le persone con demenza senile hanno diritto alle
prestazioni relative all’assistenza socio-sanitaria domiciliare, in
quanto le norme dei Lea sono identiche per detti infermi e per i
soggetti con disabilità.
(1) Segnaliamo che le Associazioni Aps,
Utim, e Ulces presenteranno ricorso al Consiglio di Stato sulla base del
seguente documento: “Norme sulle contribuzioni economiche e
osservazioni in merito alla sentenza del Tar del Piemonte n. 326/2013”.
4. La sentenza n. 1154/2010 del Tribunale di Firenze
Nella sentenza n. 1154, depositata in Cancelleria il 16 novembre 2010,
la Sezione lavoro del Tribunale di Firenze, dopo aver rilevato che
«l’atto amministrativo contenente una sorta di “liste a scorrimento”
effettuata sulla base di una valutazione comparativa, seppur di
carattere essenzialmente tecnico, delle posizioni dei richiedenti e lo
stesso atto amministrativo che l’ha prevista, devono ritenersi
radicalmente nulli o, comunque illegittimi», ha condannato l’Asl 10 di
Firenze a rimborsare ai congiunti di una anziana malata cronica non
autosufficiente, ricoverata in una Rsa (Residenza sanitaria
assistenziale) la somma di euro 42.385,20 quale importo della quota
sanitaria spettante alla stessa Asl.
5. Le sentenze del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e l’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012
Per quanto concerne le prestazioni semiresidenziali (ad esempio la
frequenza di centri diurni al termine della scuola) da parte dei
soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità, si segnala
che il pieno e immediato diritto alla fruizione è stato stabilito dalle
sentenze del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e dall’ordinanza del
Tar del Piemonte n. 381/2012.
Nella sentenza n. 784/2011 del 9 marzo
2011, depositata in Segreteria il 24 marzo 2011, la Sezione prima del
Tar della Lombardia ha precisato che «la regola della evidenziazione
della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con
handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente
applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o
in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare
spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in
sede regolamentare» e che, pur tenendo conto «delle difficoltà dei
Comuni nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle
legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali
da parte di coloro che ne abbiano diritto secondo legge» questa
situazione «non può tradursi in misure che incidano negativamente sugli
utilizzatori finali che, in quanto soggetti svantaggiati, la legge
statale ha inteso proteggere; d’altra parte non può trovare risposta in
sede giurisdizionale, ma esclusivamente in quella politica di riparto
delle competenze e degli oneri finanziari posti dalla legge direttamente
a carico degli enti locali: il che significa che la questione di
legittimità costituzionale sollevata, a prescindere dai possibili
profili di fondatezza, non è rilevante ai fini della definizione del
presente giudizio».
Nella sentenza n. 785/2011 del 9 marzo 2011,
depositata in Segreteria il 24 marzo, la stessa Sezione prima del Tar
della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella
misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R. S. «in
quanto l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno
slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro
diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a
novembre 2009».
Inoltre nella sentenza viene precisato che «ove i
genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo
dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a
proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia
minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno
patrimoniale risarcibile in loro favore». È estremamente importante
tener conto che la sopra riportata sentenza è fondata sugli stessi
principi legislativi (le norme sui Lea, Livelli essenziali di assistenza
socio-sanitaria) in base ai quali le persone non autosufficienti
(soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia,
anziani cronici non autosufficienti, malati colpiti dal morbo di
Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ecc.) hanno il diritto
pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali
senza limiti di durata.
L’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012
del 20 giugno 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo,
riguarda il ricorso presentato dall’Associazione promozione sociale,
dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e
dall’Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali),
organizzazioni aderenti al Csa contro la delibera approvata dal
Consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale dei servizi
socio-assistenziali “Ciss 38” di Cuorgnè (To) per l’istituzione e
gestione delle liste di attesa dei soggetti con handicap intellettivo in
situazione di gravità e limitata o nulla autonomia.
Il ricorso è
stato presentato perché la presenza di liste di attesa viola il diritto
pienamente e immediatamente esigibile alla frequenza dei centri diurni
stabilito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria
(decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001,
le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge
289/2002).
Avendo riconosciuto valide le motivazioni del ricorso,
con l’ordinanza in oggetto la delibera del Ciss 38 è stata sospesa ed il
ricorso verrà esaminato nell’udienza del 18 dicembre 2013. Pertanto per
almeno un anno e mezzo il Ciss 38 non può ritardare la frequenza dei
centri diurni non potendo più inserire le richieste degli interessati
nelle liste di attesa.
È molto importante rilevare che
nell’ordinanza del Tar del Piemonte viene affermato che le prestazioni
relative ai centri diurni «rientrano pacificamente nei Livelli
essenziali di assistenza» e che «gli Enti locali coinvolti sono (…)
immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati
vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva
introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente
debole».
Nota
Occorre tener conto che i tre provvedimenti succitati sono fondati sugli stessi principi
legislativi (le norme sui Lea) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con
handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti,
malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, dei pazienti
psichiatrici con limitatissima autonomia, ecc.) hanno il diritto
pienamente e immediatamente esigibile anche alle prestazioni
residenziali senza limiti di durata.
6. La lettera del Difensore civico del Piemonte “Principio di ‘continuità assistenziale’”.
Il Difensore civico della Regione Piemonte ha inviato a varie autorità
di detta Regione la lettera datata 28 marzo 2013, prot. 432, avente per
oggetto: “Principio di ‘continuità assistenziale’” in merito alle
esigenze connesse alla presa in carico degli anziani non
autosufficienti, cosi come imposto dalla normativa nazionale sui Livelli
essenziali di assistenza e in relazione alle ordinanze cautelari n.
609/ 2012 e n.141/2013 del Tar del Piemonte.
www.fondazionepromozionesociale.it
Conclusioni
l’articolo 28 della costituzione stabilisce quanto segue: <<i
Funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti
pubblici>>
Genova, 14/04/2013
Luca Pallavicini
Presidente Anaste Liguria
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