sabato 25 maggio 2013

Verbale Direttivo di Roma del 22/04/2013

Ordine del giorno:
-         Relazione sull’incontro a Firenze con le Ferrovie
-         Prossime iniziative da intraprendere: in Regione e altrove
-         Concorso Bruno per il Superamento delle Barriere: ultime notizie
-         Campagna di Iscrizioni e valorizzazione delle iniziative
-         Sito e Blog Lega
-         Varie ed eventuali

L’incontro inizia alle ore 16,45 e sono presenti: la presidente Anna Benedetti, la tesoriera Mara Tescari, Giampiero Castriciano, Gianfranco Cherubini, Marzia Pietrosanti, Simona Colizzi e verso la fine del direttivo interviene, cooptato dalla presidente, Gabriele Paci, giornalista e prof universitario ( in ritardo perché è dovuto intervenire all’insediamento del Presidente Napolitano).
Per quanto riguarda il primo punto all’ODG, l’incontro a Firenze per l’inaugurazione della Sala Blù della Stazione ferroviaria di  S: M. Novella l’incontro è stato utile e interessante. Sono intervenute diverse Associazioni locali e non e gli interventi dei rappresentanti istituzionali e delle Ferrovie hanno posto l’accento sui miglioramenti dei servizi che devono essere ormai rivolti a tutti i passeggeri, con particolare attenzione a quelli con ridotta mobilità. In particolare è stato davvero interessante l’intervento del Direttore di RFI dott Maurizio Gentile, che ha sottolineato come quasi tutti gli interventi strutturali migliorativi vengano fatti soprattutto nelle 14 Grandi Stazioni italiane. Per questo, al termine della cerimonia, la presidente parlando con lui gli ha ricordato il problema, esistente da anni, delle cosiddette stazioni “impresenziate”. Il direttore si è detto disponibile e interessato a un incontro su questo problema. Da un alto dirigente FS presente a Firenze, è stato accennato alla nostra Presidente, in via informale, la volontà di dedicare a Bruno la Sala Blù della Stazione Termini a Roma; per questo Anna ha già inviato una lettera. Attendiamo risposta.
Per quanto riguarda il 2° punto all’ ODG, essendosi ormai insediata la nuova dirigenza della Regione Lazio, è giunto il momento  di ripresentare  la PdL n° .. del 2009, presentata a suo tempo  dalla consigliera regionale M. A. Grosso sulla “ASSISTENZA INDIRETTA E LA VITA INDIPENDENTE” Proposta di Legge consegnata nel 2009 da Bruno al presidente Marrazzo, poi riproposta alla presidente Polverini ma mai discussa, per i noti motivi.
Bisognerà contattare, previo appuntamento, i Capo gruppi  delle Regione proprio per trovare alleanze e sostegno per  sostenerla, sollecitando la loro adesione.
 Sarebbe importante anche riattivare il C.I.C. (Comitato Intergruppo Consigliare) proposto già da Bruno,  ma poiché i Consiglieri sono tutti cambiati anche per questo ci sarà un lavoro da fare, forse pesante ma che ci tornerà senz’altro utile per le nostre proposte.
3 - Per il Concorso Contro le Barriere di Bruno Tescari s’ invitano tutti i membri del Direttivo presenti e assenti, a darsi da fare per diffonderlo in qualsiasi maniera. Basta andare sul Sito della Lega www.legarcobaleno.it e trovare il testo integrale e il modulo d’iscrizione. La partecipazione è talmente semplice che dovremmo essere almeno un centinaio: basta la foto e l’ubicazione di una barriera per partecipare. Il tempo è ormai poco, infatti il Concorso scade il 26 Maggio. Bisogna darsi da fare subito.
Per quanto riguarda il 3° punto all’ ODG, è stato proposto alla Lega di Velletri di prendere in gestione l’elevatore della stazione di Velletri per far in modo di dar   possibilita’ agli utenti di poter usufruirne più facilmente. Si potrebbe pubblicizzarlo sui giornali locali e tramite il Sito www. Legarcobaleno.it. Scriviamoci sopra due righe di conoscenza.
Per quanto riguarda il 4° punto all’ ODG, come sempre è necessario fare molta campagna pubblicitaria sulle iscrizioni e darci da fare per fare tessere. La presidente e la tesoriera stanno elaborando un messaggio da diffondere che sintetizzi la nostra idealità e il nostro programma annuale. Si attendono suggerimenti e altro per arrivare ad un testo semplice ma puntuto che possa convincere a iscriversi anche a coloro che tentennano.
Per quanto riguarda il 5° punto all’ ODG, la presidente fa notare che il sito della Lega costa €350 all’anno di sole spese vive; è un sito molto visitato e ogni giorno sia telefonicamente sia via e mail arrivano molte richieste  e contatti, per cui è il caso di cercare uno sponsor: il nostro Giampiero Castriciano si è subito offerto da farci lui stesso da sponsor, pertanto seduta stante lo ringraziamo infinitamente!!!.  
il blog della Lega costa solo in termini di tempo però c’è sempre il problema delle notizie e delle comunicazioni del settore: Dovremmo scrivere di più e comunicare reciprocamente tramite e mail,  FB, Skype, ma soprattutto tramite Blog le notizie che ci sembrano interessanti e utili da poter diffondere anche ai nostri associati che aspettano notizie da noi, ora che il Legafax non c’è più. Quindi la presidente fa un esplicito sollecito  a fare rete, soprattutto in questi primi tempi
Infine…per essere visibili  come lega Arcobaleno, Giampiero Castriciano, fa una proposta   scaturita da una esperienza personale:  attirare l’attenzione (magari anche chiamando Striscia La Notizia) sul  nuovo parcheggio appena inaugurato a Piazza Cavour che risulta palesemente non accessibile ai disabili… (come al solito, purtroppo). Su questo Giampiero fa tutta la descrizione della situazione. Bisognerebbe trovare il canale giusto.

Per quanto riguarda il 6° punto all’ ODG, Anna ha sottolineato che per  gli incontri ci si potrebbero fare anche ogni 40 giorni invece di 30, magari a rotazione (in ogni sede delle sezioni della Lega) per venire incontro a tutti, rimanendo più probabile quello di Roma, per ovvii motivi
Si richiama l’attenzione sul 31 Maggio, data in cui ci sarà a Tivoli, alle ore 15,00 presso le Scuderie Estensi in Piazza Garibaldi, un Seminario sull’Assistenza Indiretta tenuto da Alessandra Colonna che è esperta nel campo. Presto l’appuntamento sarà diffuso sul sito della Lega tramite giornali locali e non solo. Si sin d’ora di segnare la data sull’agenda e di avvertire amici e conoscenti per assicurare la  massima partecipazione.
Si termina la riunione alle ore 19,00 circa nel decidere la prossima mossa, andare alla regione per smuovere le acque per il concorso  contro le Barriere di Bruno Tescari….
Velletri 22.04.2013
Simona Colizzi


mercoledì 22 maggio 2013

Venerdì  31 Maggio alle ore 16,00  Tivoli in Piazza Garibaldi presso le Scuderie Estensi, si svolgerà il Seminario organizzato dalla Lega Arcobaleno sul tema:
      "ASSISTENZA INDIRETTA E VITA INDIPENDENTE".
relatori
ALESSANDRA COLONNA, presidente della Leg.Arco di Fiumicino, federata alla    Lega Arcobaleno
GIANLUCA QUADRANA, consigliere regionale, Commissione Sanità e Servizi Sociali
GIAMPIERO CASTRICIANO, presidente dell'Associazione Vialibera di Pomezia, federata alla Lega Arobaleno
 DANIELA BIANCHI, assistente sociale, Roma
ANNA BENEDETTI, presidente della Lega Arcobaleno

Per sapere tutto quello che c'è da sapere sull'argomento.

info 3291647661

martedì 7 maggio 2013

Un altro passo indietro verso il diritto all'autonomia e alla libertà personale.

Barriere architettoniche nei condomini. Cosa cambia per i disabili dal 18 giugno 2013 per ottenere l’abbattimento delle barriere architettoniche (compresa l’installazione di un ascensore negli stabili)?

LA NUOVA LEGGE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 stabilisce, infatti, un nuovo quorum deliberativo per le decisioni dell’assemblea in seconda convocazione portandolo da 333,33 a 500 millesimi.

Legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 5 – 1

Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche (…)».
Precisamente, il legislatore ha ritenuto di aumentare il quorum necessario per assumere le delibere relative ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche richiedendo, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

LA VECCHIA LEGGE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il testo di Legge 9 gennaio 1989 n. 13 finora in vigore, invece, prevedeva per l’abbattimento delle barriere architettoniche l’approvazione da parte di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale.

Legge 13/89, articolo 2.1

«Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile».

UN PASSO INDIETRO

barriere architettonicheSi tratta quindi di un passo indietro rispetto al percorso intrapreso nel lontano gennaio del 1989, quando la Legge 13/1989 cercò di dare un’accelerazione decisa a opere costose ma d’indubbia utilità sociale poiché la ratio era di permettere a ogni inquilino di circolare senza difficoltà nel proprio condominio, consentendogli così di rimanere inserito nella vita sociale della comunità. Secondo quest’ottica, qualsiasi ostacolo che impedisca la mobilità a chi ha una capacità motoria ridotta/impedita e la mancanza di accorgimenti audio/visivi per l’identificazione di un pericolo, costituisce una barriera da eliminare.

COLPITA UNA NORMA FONDAMENTALE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

«Il Legislatore ha così colpito una norma fondamentale prevista dalla legge n. 13/1989 che prevedeva importanti agevolazioni per superare, su un argomento così importante, il rigorismo del codice civile in materia di modifiche delle cose comuni nei condomini. Non va dimenticato che le norme oggi modificate hanno consentito alla giurisprudenza, in questi anni, di estendere sempre di più fronte delle tutele proteggendo così non soltanto i disabili residenti negli edifici condominiali ma anche tutti coloro che hanno occasione di accedervi per qualsiasi motivo. Abbiamo così dimostrato che la battaglia per l’eliminazione delle barriere riguarda tutti i cittadini e non soltanto i disabili» spiega Pietro Membri, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari (ANACI) su Helpconsumatori.it.
Sono altrettanto dure le critiche di Rosario Calabrese, Presidente dell’Unione Nazionale Amministratori Immobiliari (UNAI), pubblicate sul portale della Regione Emilia-Romagna: «Un pasticcio, si litigherà di più. La riforma ha cancellato 70 anni di Giurisprudenza, in particolare sui cambi di destinazione d’uso delle parti comuni. Per Giurisprudenza consolidata il cambio di destinazione è ormai considerato un’innovazione, e fino all’altro ieri, con le vecchie norme, una richiesta di questo tipo otteneva il via libera in assemblea con un quorum più basso. Ora, invece, la situazione sarà molto più complicata. E che dire dei disabili e dei permessi per ottenere l’abbattimento delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di un ascensore negli stabili? La riforma cambia le regole, e anche in questo caso stabilisce un nuovo quorum, stravolgendo prassi ormai consolidate».

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge 11 dicembre 2012, n. 220
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-17&atto.codiceRedazionale=012G0241&elenco30Giorni=false
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
http://www.handylex.org/stato/l090189.shtml

ARTICOLO A CURA DI:

Simona Petaccia per Diritti Diretti Onlus
Sito Web: www.dirittidiretti.it
NOTA BENE
I contenuti di questo articolo sono l’espressione delle conoscenze e del lavoro di ricerca dell’autrice e devono essere considerati come tali, ovvero al solo scopo informativo.
Pertanto, Simona Petaccia si riserva il diritto di non essere responsabile per l’attualità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazioni fornite.
Di conseguenza, responsabilità riguardo danni causati con l’uso delle informazioni fornite, comprese informazioni incomplete o errate, verranno respinte.
L’AUTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALUNQUE ALTRO USO CHE POTREBBE ESSERE FATTO DEL MATERIALE CONTENUTO NELL’ARTICOLO SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LE NUOVE REGOLE CONDOMINIALI.


domenica 5 maggio 2013

Questo è lo stato che dovrebbe rispettare e fare rispettare le leggi!


IMPORTANTI RECENTI PROVVEDIMENTI CHE CONFERMANO IL DIRITTO PIENAMENTE E IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE ALLE CURE SOCIO-SANITARIE SANCITO DAI LEA


Segnaliamo alcuni importanti recenti provvedimenti che confermano il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle cure socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone con demenza senile, dei pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e autonomia molto limitata e dei soggetti con handicap intellettivo grave, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (Lea) le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002
Evidenziamo che:
l’articolo 28 della costituzione stabilisce quanto segue: << i Funzionari e i Dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici>>

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013
Nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che «l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001».
Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri».
2. L’ordinanza n. 141/2013 del Tar del Piemonte
Nell’ordinanza n. 141/2013 il Tar del Piemonte, accogliendo il ricorso presentato dall’Aps (Associazione promozione sociale), dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e dall’Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) contro la Regione Piemonte, ha disposto quanto segue: «Ordina alla Regione Piemonte di apprestare idonee misure organizzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani (malati cronici non autosufficienti, ndr.), così come imposto dalla normativa nazionale sui Lea, ai sensi dell’ordinanza n. 609 del 2012 di questo Tar».

3. La sentenza n. 326/2013 del Tar del Piemonte
Il Tar del Piemonte ha precisato nella sentenza n. 326/2013 (1) che sono illegittime «le liste di attesa per la fruizione dei servizi di “educativa territoriale” per i disabili e di “assistenza domiciliare” per i disabili» poiché si tratta «di servizi che rientrano, a tutta evidenza, nelle definizioni di cui all’allegato 1.C., punti 8 e 9 (dedicati, nel quadro dei servizi socio-sanitari, all’assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve comprendere anche prestazioni di riabilitazione)».
In sostanza la sentenza 326/2013 conferma il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità alle prestazioni di “assistenza domiciliare”.
Con riferimento alla sopra citata sentenza n. 326/2013 occorre tener presente che anche gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno diritto alle prestazioni relative all’assistenza socio-sanitaria domiciliare, in quanto le norme dei Lea sono identiche per detti infermi e per i soggetti con disabilità.
(1) Segnaliamo che le Associazioni Aps, Utim, e Ulces presenteranno ricorso al Consiglio di Stato sulla base del seguente documento: “Norme sulle contribuzioni economiche e osservazioni in merito alla sentenza del Tar del Piemonte n. 326/2013”.
4. La sentenza n. 1154/2010 del Tribunale di Firenze
Nella sentenza n. 1154, depositata in Cancelleria il 16 novembre 2010, la Sezione lavoro del Tribunale di Firenze, dopo aver rilevato che «l’atto amministrativo contenente una sorta di “liste a scorrimento” effettuata sulla base di una valutazione comparativa, seppur di carattere essenzialmente tecnico, delle posizioni dei richiedenti e lo stesso atto amministrativo che l’ha prevista, devono ritenersi radicalmente nulli o, comunque illegittimi», ha condannato l’Asl 10 di Firenze a rimborsare ai congiunti di una anziana malata cronica non autosufficiente, ricoverata in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) la somma di euro 42.385,20 quale importo della quota sanitaria spettante alla stessa Asl.
5. Le sentenze del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e l’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012
Per quanto concerne le prestazioni semiresidenziali (ad esempio la frequenza di centri diurni al termine della scuola) da parte dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità, si segnala che il pieno e immediato diritto alla fruizione è stato stabilito dalle sentenze del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e dall’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012.
Nella sentenza n. 784/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo 2011, la Sezione prima del Tar della Lombardia ha precisato che «la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede regolamentare» e che, pur tenendo conto «delle difficoltà dei Comuni nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali da parte di coloro che ne abbiano diritto secondo legge» questa situazione «non può tradursi in misure che incidano negativamente sugli utilizzatori finali che, in quanto soggetti svantaggiati, la legge statale ha inteso proteggere; d’altra parte non può trovare risposta in sede giurisdizionale, ma esclusivamente in quella politica di riparto delle competenze e degli oneri finanziari posti dalla legge direttamente a carico degli enti locali: il che significa che la questione di legittimità costituzionale sollevata, a prescindere dai possibili profili di fondatezza, non è rilevante ai fini della definizione del presente giudizio».
Nella sentenza n. 785/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo, la stessa Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R. S. «in quanto l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009».
Inoltre nella sentenza viene precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore». È estremamente importante tener conto che la sopra riportata sentenza è fondata sugli stessi principi legislativi (le norme sui Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti, malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ecc.) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali senza limiti di durata.
L’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012 del 20 giugno 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo, riguarda il ricorso presentato dall’Associazione promozione sociale, dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e dall’Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), organizzazioni aderenti al Csa contro la delibera approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali “Ciss 38” di Cuorgnè (To) per l’istituzione e gestione delle liste di attesa dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e limitata o nulla autonomia.
Il ricorso è stato presentato perché la presenza di liste di attesa viola il diritto pienamente e immediatamente esigibile alla frequenza dei centri diurni stabilito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002).
Avendo riconosciuto valide le motivazioni del ricorso, con l’ordinanza in oggetto la delibera del Ciss 38 è stata sospesa ed il ricorso verrà esaminato nell’udienza del 18 dicembre 2013. Pertanto per almeno un anno e mezzo il Ciss 38 non può ritardare la frequenza dei centri diurni non potendo più inserire le richieste degli interessati nelle liste di attesa.
È molto importante rilevare che nell’ordinanza del Tar del Piemonte viene affermato che le prestazioni relative ai centri diurni «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza» e che «gli Enti locali coinvolti sono (…) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».
Nota
Occorre tener conto che i tre provvedimenti succitati sono fondati sugli stessi principi
legislativi (le norme sui Lea) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con
handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti,
malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, dei pazienti
psichiatrici con limitatissima autonomia, ecc.) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile anche alle prestazioni residenziali senza limiti di durata.
6. La lettera del Difensore civico del Piemonte “Principio di ‘continuità assistenziale’”.
Il Difensore civico della Regione Piemonte ha inviato a varie autorità di detta Regione la lettera datata 28 marzo 2013, prot. 432, avente per oggetto: “Principio di ‘continuità assistenziale’” in merito alle esigenze connesse alla presa in carico degli anziani non autosufficienti, cosi come imposto dalla normativa nazionale sui Livelli essenziali di assistenza e in relazione alle ordinanze cautelari n. 609/ 2012 e n.141/2013 del Tar del Piemonte.
www.fondazionepromozionesociale.it
Conclusioni
l’articolo 28 della costituzione stabilisce quanto segue: <<i Funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici>>
Genova, 14/04/2013
Luca Pallavicini
Presidente Anaste Liguria